Statuto

CLUB ITALIANO EPAGNEUL BRETON

Norme dello Statuto Sociale del Club Italiano Epagneul Breton armonizzate con il nuovo statuto e regolamento di attuazione dell’ENCI come da nota del 10/07/2003

TITOLO I
Norme e principi generali, finalità associativa, collaborazione con l’ENCI

Costituzione

Art. 1

  1. E’ costituita con sede a Milano in viale Corsica 20, presso l’Ente della Cinofilia Italiana (ENCI) l’Associazione specializzata di razza CLUB ITALIANO EPAGNEUL BRETON brevemente denominata C.I.E.B., associata all’Ente della Cinofilia Italiana del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
  2. Il C.I.E.B. svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e con delibere del Consiglio Direttivo può nominare propri delegati e Delegazioni e costituire uffici distaccati.
  3. L’associazione è senza fini di lucro.

Scopi e rapporti con l’ENCI

Art. 2

Il Club Italiano Epagneul Breton ha come scopo:

  1. Di tutelare la razza Epagneul Breton incrementandone l’impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici oltre che sportivi ed economici.
  2. Il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, la divulgazione, l’incremento e l’utilizzodella razza Epagneul Breton svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine il Club Italiano Epagneul Breton fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti-
  3. Controlla la produzione e l’allevamento dei cani di razza Epagneul Breton con particolare riguardo per la cinotecnia italiana.
  4. Propaganda la divulgazione della razza ed assiste i suoi associati per tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione ed al miglioramento della razza.
  5. Organizza direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con società cinofile da questo riconosciute, o con altri Enti, previa l’approvazione ed il riconoscimento dell’ENCI, esposizioni, prove ed ogni altra manifestazione cinotecnica il I>talia e all’estero intesa a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell’allevamento nazionale.
  6. Promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate e di particolare rilievo rivolte allo studio, al miglioramento ed alla diffusione della razza Epagneul Breton.
  7. Partecipa ad enti ed associazioni aventi fini analoghi.
  8. Riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI ed in particolare, il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
  9. Presta all’ENCI piena collaborazione, in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
    – di dare riscontro, di norma ogni quindici giorni, alle richieste di informazioni e di chiarimenti avanzate dall’ENCI;
    – di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI.

Soci

Art. 3

  1. I soci si distinguono in soci straordinari e soci sostenitori. Essi hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti del Club, si diversificano solamente nel versamento della quota associativa annuale che sarà maggiore per i soci sostenitori, in segno di tangibile appoggio alle attività ed alle iniziative del Club.
  2. Possone essere soci le persone fisiche di indiscussa moralità e le società.
  3. Il Consiglio Direttivo del Club Italiano Epagneul Breton può proporre all’Assemblea la nomina a Socio Onorario di persone o di associazioni, anche straniere, che abbiano acquisito particolare benemerenza nel campo della cinotecnia o nei riguardi del Club Italiano Epagneul Breton.

Domanda di ammissione a socio

Art. 4

  1. Per essere ammessi al Club Italiano Epagneul Breton in qualità di socio occorre presentare domanda scritta convalidata da due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
  2. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, in caso di diniego all’adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
  3. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Diritti Sociali

Art. 5

  1. L’esercizio di diritti sociali spetta ai soci in regola con i versamenti delle quote annuali
  2. Ove il socio si identifichi con un soggetto diverso della persona fisica, la rappresentanza nei confronti del Club Italiano Epagneul Breton e degli altri soci spetta al legale rappresentante.
  3. Gli atti del rappresentante si riferiscono sempre al rappresentato ad ogni effetto anche disciplinare.

Obblighi ai Soci

Art. 6

Ogni associato deve versare:

  1. una quota annuale fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tale quota deve essere versata entro il primo trimestre di ogni anno.
  2. eventuali contributi straordinari per far fronte ad iniziative di carattere particolare approvate dall’Assemblea.

Perdita della qualità di Socio

Art. 7

  1. La qualità di Socio si perde per:
    – per recesso che deve essere comunicato con un preavviso di 3 (tre) mesi con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Club Italiano Epagneul Breton;
    – per morosità qualora non abbia versato entro l’anno i contributi di cui all’articolo 6;
    – per esclusione dovuta a grave infrazione alle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli organi del Club Italiano Epagneul Breton;
    – per morte nel caso di Soci persone fisiche e per estinzione nel caso di ente diverso dalla persona fisica.
  2. Il Consiglio Direttivo non può dichiarare la decadenza di un socio nell’ultimo semestre del proprio mandato.
  3. La perdita dello status di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’Associazione.
  4. La perdita della qualità di Socio ha effetto:
    – con lo scadere dell’anno solare nel quale il recesso viene comunicato come previsto dal punto a del comma primo;
    – con lo scadere dell’anno solare nel quale viene dichiarata la morosità di cui al punto b del comma primo;
    – immediatamente per i casi di esclusione e decadenza.

 

 

 

Titolo II

Struttura dell’Associazione

Sezione I

Organi Sociali

Art. 8

1. Sono organi sociali:

  1. Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. La Commissione di disciplina
  5. Il Collegio sindacale

2. Tutte le cariche nell’ambito del Club italiano Epagneul Breton sono gratuite

 

Sezione II

L’Assemblea

Art. 9

1. L’Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote associative per l’anno in corso e per quello precedente.
2. L’ Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 1 una volta l’anno, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio annuale, in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti Soci che rappresentino un terzo dei voti a disposizione dei Soci stessi o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza mediante inviti personali da inviarsi a tutti i Soci. Per il rispetto dei termini temporali fa fede la data del timbro postale. Nell’avviso di convocazione dovranno essere precisati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
4. L’Assemblea viene convocata nella sede deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci; trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
6. Le formalità preliminari dell’Assemblea vengono espletate dal Presidente del Club Italiano Epagneul Breton o in sua assenza dal Vice Presidente. Questi deve procedere alla constatazione del numero dei Soci presenti o rappresentati e, quindi, dichiarare validamente costituita l’Assemblea in prima o in seconda convocazione, secondo quanto stabilito nel comma precedente invita, infine, i presenti a procedere per elezione alla nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea dirige i lavori di questa; il Segretarioprovvede alla stesura del verbale, gli scrutatori, sotto la direttiva del Presidente dell’Assemblea, attendono alle operazioni di scrutinio relative alle votazioni per le quali L’Assemblea abbia deciso l’uso di schede.

Partecipazione all’Assemblea

Art. 10

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità la proposta, per i principi di uguaglianza e democraticità associativa, si intende respinta.
2. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia ordinario che sostenitore, ha diritto ad un voto. Anche nei casi nei quali il Socio si identifichi con un ente diverso dalla persona fisica ha diritto ad un solo voto che verrà esercitato dal socio che la rappresenta in base all’articolo 5.
3. Il Socio può farsi rappresentare iin Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata che deve presentare entro il giorno precedente a quello fissato per l’assemblea o al mattino del giorno fissato per l’Assemblea nella sede prevista secondo quanto disposto dall’articolo 9 comma 4. Un Socio non può fruire di più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
4. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni selle deleghe, ne è consentito ad un socio delegato trasferire le proprie deleghe ad altri.
5. Possono presenziare all’Assemblea ed intervenire alla discussione, ma senza diritto di voto, i Soci Onorari.

Attribuzioni dell’Assemblea

Art. 11

1. L’Assemblea delibera:
a) sul programma generale
b) sulla relazione del Presidente
c) sul bilancio consuntivo
d) sulle modifiche statutarie
e) sulle misure delle quote associative e dei contributi di cui all’articolo 6 lettera b
f) sulla perdita di qualità di Socio nei casi di esclusione
g) su ogni altro argomento scritto sull’ordine del giorno

2. Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere 12 (dodici) membri del Consiglio Direttivo, tre componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Disciplina e tre componenti effettivi ed uno supplente del Collegio Sindacale.

Sezione III

Consiglio Direttivo

Art. 12

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici consiglieri) di cui

  1. Dodici eletti dall’Assemblea dei Soci
  2. Uno nominato dall’ ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo fino all successiva sostituzione da parte dell’ ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ ENCI.

2. I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica 3 (tre) anni solari.

 

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 13

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. Curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea
  2. Attendere all’Amministrazione sociale, nonché curare l’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti
  3. Sottoporreall’esame dell’Assemblea i bilanci consuntivi e le relazioni del Presidente
  4. Costituire i Comitati Tecnici previsti dallo Statuto, nominando i componenti e deliberando sulle proposte da essi avanzate
  5. Decidere sulle domande di ammissione dei nuovi Soci
  6. Indire o patrocinare manifestazioni cinotecniche
  7. Provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico
  8. Procedere, qualora siano stati costituiti degli uffici, all’assunzione, alla nomina o al licenziamento, del personale occorrente stabilendone le mansioni e la retribuzione in funzione dell’organico opportunamente predisposto
  9. Deliberare la decadenza dei Soci
  10. Nominare 3 (tre) componenti della Commissione di verifica dei poteri dell’Assemblea
  11. Attendere, infine, a tutti gli altri adempimenti relativi al funzionamento del Club e che dal presente Statuto non siano riservati alla competenza dell’Assemblea

Funzionamento del Consiglio

Art. 14

1.Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, di due Vice Presidenti, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente e i due Vice Presidenti, dovranno essere eletti tra i Consiglieri. Il Segretario e l’eventuale Cassiere, possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo si riuniscealmeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che è ritenuto necessario dal Presidente o sia richiesto da almeno sei dei suoi componenti, oppure dal Collegio dei Sindaci.
3. L’avviso di convocazione va inviato almeno 15 giorni prima della riunione. Se la riunione ha carattere di urgenzal’avviso di convocazione può essere inviato cinque giorni prima con qualsiasi mezzo utile allo scopo.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano in nomina ovvero in subordine dal membro più anziano di nomina del Consiglio stesso; le riunioni sono valide quando sono presenti almeno sette Consiglieri, non sono ammesse deleghe per i presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
5. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivoa due riunioni consecutive sono considerati decaduti di diritto e sostituiti.

Durata dei Consiglieri

Art. 15

1. I membri del Consiglio Direttivo urano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea dei soci.
2. I Consiglieri eletti in tale circostanza, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero stati quelli che essi hanno sostituito.
3. Se venisse, invece a mancare più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi, alla convocazione dell’Assemblea, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

SEZIONE IV

Il Presidente

Art. 16

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi urgenti può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni così adottate devono essere sottoposte alla ratifica di quest’ultimo nella sua prima successiva riunione.
2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente o in subordine dal membro più anziano di nomina del Consiglio Direttivo
3. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo nominare un nuovo Presidente nella prima riunione successiva all’evento.
4. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, anche non Consigliere purchè Socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma qualora non sia Consigliere, senza diritto di voto.

 

SEZIONE V

Delegazioni e Delegati

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, concedere il riconoscimento di Delegazione Regionale o Provinciale a quelle Associazioni di Cinofili che abbiano per scopo la valorizzazione e l’incremento del cane di razza Epagneul Breton
2. Condizioni per il riconoscimento è un numero di almeno 40 (quaranta) Soci del Club Italiano Epagneul Breton residenti nel territorio nel quale la Delegazione Opera.
3. Il Consiglio Direttivo, con la stessa delibera che concede il riconoscimento.
4. La Delegazione a livello organizzativo potrà articolarsi in più sezioni.
5. Il Consiglio Direttivo può sempre revocare la concessione con propria motivata deliberazione.
6. Nelle Regioni o Provinciale ove non esiste la Delegazione e qualora lo si ritenesse necessario, il Consiglio Direttivo può affidare l’incarico di Delegazione Regionale o Provinciale ad un’altra Delegazione regionale o Provinciale limitrofa o in casi eccezionali, ad un Socio del Club Italiano Epagneul Breton.
7. Le norme relative ai rapporti che debbono intercorrere tra le Delegazioni ed i Delegati e la sede centrale saranno disciplinati da un apposito regolamento il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del club italiano Epagneul Breton Nazionale.

 

SEZIONE VI

Comitati Tecnici

Art. 18

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati Tecnici per soprintendere a particolari attività o per lo studio di particolari problemi interessanti la vita e l’azione del Club. Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni; essi sono formati da Soci particolarmente competenti ed idonei ad assolvere i compiti affidati al Comitato del quale fanno parte, ovvero ad esperti di comprovata professionalità, anche se non Soci.
2. Il Consiglio Direttivo può sciogliere in ogni momento qualsiasi Comitato Tecnico qualora esso abbia esaurito il proprio compito o qualora il Consiglio stesso non ravvisi più la necessità di conservarlo in vita.

TITOLO III

Patrimonio ed Amministrazione

Art. 19

1. Il patrimonio del Club Italiano Epagneul Breton è costituito:

  1. Beni mobili ed immobili
  2. Dalle eccedenze attivedella gestione annuale che l’Assemblea destinerà a patrimonio o riserve

Entrate

Art. 20

1. Le entrate del Club italiano epagneul Breton sono costituite:

  1. Dalle quote associative, dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci;
  2. Dai proventi attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinate alla costituzione di riserve
  3. Dai contributi ad esso versati da Enti, persone o società
  4. Da qualsiasi altro provento pervenutogli a qualsiasi titolo
  5. Dai frutti del patrimonio sociale

Esercizio Finanziario

Art. 21

1. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancioconsuntivo al 31 dicembre da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli associati unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
3. Delle obbligazioni sociali sono responsabili personalmente i Consiglieriin carica sino a quando l’Assemblea generale dei Soci con l’approvazione del bilancionon sia assunta agli impegni relativi.
4. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea deve essere trasmesso in copia all’ENCI.

Collegio Sindacale

Art. 22

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da un supplente eletti dall’Assemblea come previsto dall’articolo 1 comma 11
2. Il Collegio dei Sindaci, controlla i dati del bilancio, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l’esattezza delle scritture contabili, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione. Ha la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti d’ufficio necessari per l’espletamento del suo compito.
3. il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alla riunione dell’Assemblea ed al Consiglio direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce su convocazione dello stesso Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco
4. Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria per la compilazione della relazione.
5. Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio Sindacale redige regolare verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
6. I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

 

TITOLO IV

Norme Disciplinari

Collegio dei Probiviri

Art. 23

1. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto del Club italiano Epagneul Breton, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo del Club Italiano Epagneul Breton, lo statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di attuazione e tutti i regolamenti ENCI, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del Club Italiano Epagneul Breton, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri.
2. Contro gli inadempimenti possono essere adottate sanzioni disciplinari che variano a seconda della gravità dell’addebito:

  1. L’ammonizione semplice
  2. La censura
  3. La sospensione
  4. L’esclusione

3. Competente a conoscere delle violazioni disciplinari ed irrogare la relativa sanzione è il Collegio dei Probiviri.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.
5. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, essi eleggono nel loro interno un Presidente ed un Segretario
6. I Probiviri sono scelti di preferenza tra avvocati, magistrati e comunque persone dotate di conoscenze giuridiche anche se non rivestono la qualità di Socio del Club. La qualità di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere e di Sindaco del Club Italiano Epagneul Breton
7. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente
8. In caso di mancanza di almeno due componenti del Collegio dei Probiviri durante il triennio si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea Ordinaria dei Soci.